Associazione Sportiva Dilettantistica “Compagnia Arcieri del Bosco”
STATUTO
Articolo 1 – Denominazione
- È costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “Arcieri del Bosco”, di seguito chiamata “Associazione”.
Articolo 2 – Sede
2.1 La sede legale dell’Associazione è sita in CAVE, via Giacomo Matteotti, 10.
2.2 La sede legale potrà essere cambia con una Assemblea straordinaria dei soci, il verbale verrà allegato
al presente Statuto.
2.3 Qualora se ne ravvisi l’esigenza, potranno essere istituite altre sedi operative distaccate.
Articolo 3 – Durata
3.1 La durata dell’Associazione è illimitata.
3.2 L’Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci, con un
voto unanime.
Articolo 4 – Scopo
4.1 L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
4.2 L’Associazione ha per finalità lo svolgimento, la promozione e la divulgazione dell’attività sportiva del
Tiro con l’arco.
4.3 Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà:
- svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive, nonché attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del Tiro con l’arco, mediante l’organizzazione di corsi a vari livelli anche per la pratica agonistica;
- organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive ed ogni altra iniziativa anche a carattere culturale utile per la propaganda e la diffusione del Tiro con l’arco;
- svolgere attività di formazione e perfezionamento di istruttori nel Tiro con l’arco;
- indire corsi d’avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- svolgere iniziative culturali, ludiche e ricreative finalizzate a coniugare lo sport con attività legate al benessere psico-fisico, alla formazione e all’approfondimento di qualsiasi altra branca artistica e culturale in genere, anche con la partecipazione di soggetti non associati, e che includano lo sport come elemento strutturale su cui si fonda l’iniziativa;
- organizzare gite, viaggi e soggiorni;
- pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi testi e circolari riconducibili alle attività che costituiscono l’oggetto associativo;
- realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget, ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali curandone la distribuzione;
4.4 Conformemente alle finalità ricreative dell’Associazione potrà essere attivato nei locali sociali un posto di ristoro riservato agli Associati ed eventuali ospiti.
4.5 L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie e regolamentari del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza e si impegna ad accettare, a rispettare e a far rispettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., del C.I.O., della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dovessero adottare a suo carico o a carico dei propri Soci, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Articolo 5 – Soci
5.1 L’appartenenza all’Associazione è volontaria. Possono essere Soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Il numero dei Soci è illimitato.
5.2 Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il presente Statuto e ad osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. Le Società, Associazioni ed Enti che intendano diventare Soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Articolo 6 – Requisiti per l’ammissione
6.1 Per essere ammessi a far parte dell’Associazione è necessario:
- fare domanda al Consiglio Direttivo;
- versare, ove dovuto, l’importo della quota di adesione.
6.2 Il Consiglio Direttivo, verificato il possesso dei requisiti prescritti, ammette il nuovo Socio. In caso di silenzio, la domanda si intende accolta. Il giudizio del Consiglio Direttivo si ritiene in maniera inappellabile.
6.3 Il Consiglio Direttivo può esentare in modo insindacabile alcuni Soci dal versamento della quota associativa.
6.4 Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere sottoscritte anche dall’esercente la potestà parentale, che ne assume la rappresentanza associativa.
6.5 Le quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
6.6 L’adesione decorre dalla data dell’ammissione.
Articolo 7 – Diritti e doveri degli Associati
7.1 La qualifica di Socio dà diritto all’elettorato attivo e passivo, alla partecipazione alla vita associativa ed in particolare alla partecipazione alle Assemblee con espressione di voto; a frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità stabilite nei Regolamenti disposti dal Consiglio Direttivo.
7.2 Il diritto di voto per le questioni riguardanti le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti nonché per la nomina degli Organi direttivi dell’Associazione è riservato ai Soci maggiorenni.
7.3 I Soci hanno il dovere di versare la quota di adesione e/o la quota associativa annuale ove prevista. Hanno altresì il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla Federazione o dall’Ente Nazionale di Promozione Sportiva al quale l’Associazione aderisce.
7.4 Possono ricoprire cariche sociali i Soci in regola con l’iscrizione e che non incorrano nelle incompatibilità previste dall’art.17 del presente Statuto.
Articolo 8 – Cessazione del rapporto associativo
8.1 La qualifica di Socio si perde:
- a seguito di interdizione o inabilitazione ex art. 415 C.C.;
- a seguito di condanna penale per reati che ne ledano l’onorabilità;
- per morte;
- per dimissioni volontarie;
- per morosità;
- per radiazione decisa dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.
8.2 Nei casi di decadenza per morosità e radiazione, il Socio, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, può proporre le proprie controdeduzioni all’Assemblea che potrà accoglierle o respingerle confermando, in tal caso, la decisione di esclusione del Consiglio.
8.3 I Soci esclusi per morosità e che abbiano attivamente operato nell’Associazione, qualora riammessi, sono tenuti a versare tutte le quote associative annuali arretrate.
Articolo 9 – Organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- a) l’Assemblea;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
Articolo 10 – Assemblea
10.1 L’Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto di voto.
10.2 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ove prevista.
10.3 I Soci, mediante delega scritta, possono farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per le decisioni riguardanti responsabilità di Consiglieri.
10.4 All’Assemblea compete di:
- approvare il bilancio consuntivo e l’eventuale bilancio preventivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, procedere alla loro revoca, deliberare l’eventuale azione di responsabilità contro i medesimi;
- deliberare sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione;
- deliberare su ogni altro affare di ordinaria o straordinaria amministrazione che venga proposto dal Consiglio Direttivo o sulle eventuali proposte formulate congiuntamente da almeno un decimo degli Associati.
10.5 L’Assemblea è convocata dal Presidente, in assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo, anche a seguito di domanda scritta proveniente da almeno un terzo degli Associati, con avviso contenente gli argomenti da porre all’ordine del giorno. L’Assemblea deve essere convocata con avviso idoneo emesso almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
10.6 L’Assemblea, anche se non convocata, è validamente costituita quando intervengano tutti i Soci.
10.7 L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e dovrà essere convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo almeno una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, entro i centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ovvero, quando particolari esigenze lo richiedono, non oltre i centoottanta giorni. L’Assemblea può essere convocata sia in prima che in seconda convocazione nello stesso giorno.
10.8 L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione qualora risulti presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci; delibera a maggioranza dei presenti.
10.9 L’Assemblea straordinaria è convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta con lettera motivata dalla maggioranza dei Soci con diritto di voto.
10.10 L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
- modifiche dello Statuto, per cui è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- lo scioglimento dell’Associazione, per cui occorre il voto favorevole di tutti i Soci con diritto di voto.
10.11 Di ogni Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario o di chi ne fa le veci. Il verbale firmato dal Presidente e da chi lo ha redatto, nonché, qualora se ne ravvisasse l’opportunità, da tutti i presenti, viene conservato agli atti ed ogni Socio può prenderne visione.
Articolo 11 – Presidente e Vice Presidente
11.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Presidente:
- la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed all’Autorità Giudiziaria;
- l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- la convocazione dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo, che presiede;
- la firma degli atti che comportino impegni finanziari o si riferiscano a movimenti di denaro;
- l’adozione di provvedimenti a carattere di urgenza con obbligo di riferire al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.
11.2 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
11.3 Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o per categorie di atti e avvocati per rappresentare l’Associazione in ogni grado di giudizio. Per il miglior svolgimento dell’attività istituzionale dell’Associazione, il Presidente può, per determinate e specifiche funzioni, nominare consulenti, esperti o soggetti professionalmente qualificati e fissare i loro compensi, previo consenso del Consiglio Direttivo.
Articolo 12 – Il Consiglio Direttivo
12.1 Il Consiglio Direttivo è eletto dai Soci con diritto di voto. È composto da tre a sette membri, è in carica dal momento dell’elezione e dura in carica tre anni decadendo all’elezione del successivo Consiglio Direttivo.
12.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno e in seduta straordinaria su convocazione del Presidente con semplice lettera spedita almeno otto giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, recante l’Ordine del Giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione. Qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed il Presidente la riunione è valida anche se non sono state rispettate le formalità di convocazione.
12.3 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed ogni volta che almeno i tre quinti dei membri del Consiglio stesso lo richiedano indicando gli argomenti da trattare; è costituito con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti; il voto del Presidente prevale in caso di parità.
12.4 Il Consigliere assente ingiustificato per tre sedute consecutive decade dalla carica.
12.5 Qualora un Consigliere intenda rinunciare alla carica prima della scadenza del mandato deve darne comunicazione al Consiglio stesso a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La rinuncia ha effetto immediato.
12.6 Qualora un Consigliere cessasse dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione con il primo dei non eletti.
12.7 Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio. Entro trenta giorni dalla decadenza del Consiglio, il Presidente dovrà convocare l’Assemblea per procedere a nuove elezioni.
Articolo 13 – Funzioni del Consiglio Direttivo
13.1 Il Consiglio Direttivo delibera su tutto ciò che concerne l’attività dell’Associazione ed in particolare:
- elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente;
- redige i Regolamenti di attuazione dello Statuto e di funzionamento dell’Associazione;
- delibera sull’ammissione dei nuovi Soci;
- formula l’ordine del giorno dell’Assemblea fissandone le date di convocazione;
- convoca l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai Soci;
- ratifica le decisioni prese dal Presidente in caso di urgenza ed estrema necessità;
- determina le quote associative annuali per i Soci;
- assume tutte le deliberazioni inerenti la gestione del personale sia dipendente che non dipendente, provvedendo in particolare alla scelta degli Istruttori;
- determina i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e ne fissa le modalità di pagamento;
- adotta i provvedimenti disciplinari i Soci;
- delibera su eventuali convenzioni con altre Associazioni, Circoli, Aziende, Enti;
- distribuisce incarichi specifici, tecnici, organizzativi e funzionali;
- redige il bilancio annuale e l’eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’Assemblea;
- cura l’ordinaria la straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti dal presente Statuto all’Assemblea;
- provvede al tesseramento dei Soci alla Federazione o all’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza entro i termini fissati.
Articolo 14 – Collegio Revisori dei Conti
14.1 I Revisori dei Conti, in numero di tre, vengono eletti dall’Assemblea e restano in carica tre anni. Devono controllare annualmente il rendiconto finanziario, riscontrarne l’esattezza delle voci con l’esame dei giustificativi e presentare all’Assemblea la relazione sul rendiconto. A tal fine il Segretario metterà a disposizione del Collegio tutti i documenti di cassa quando esso ne faccia richiesta. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Presidente e Consigliere.
Articolo 15 – Gratuità delle cariche sociali e collaborazioni
15.1 In ragione delle finalità perseguite dall’Associazione, tutte le cariche elettive sono senza compenso, salvo diversa volontà dell’Assemblea. È ammesso, se il bilancio lo consente, il rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione dei giustificativi fiscalmente validi.
Articolo 16 – Collaborazioni
16.1 L’Associazione potrà avvalersi della collaborazione di soggetti esterni che saltuariamente vogliano mettersi a disposizione spontaneamente per la realizzazione di singole manifestazioni di interesse collettivo. Nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri Soci, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.
Articolo 17 – Sanzioni disciplinari
17.1 A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso l’Associazione, ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sportiva o che, con le proprie azioni disonorevoli, costituiscano ostacolo al buon andamento anche sportivo dell’Associazione, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
- ammonizione;
- sospensione;
17.2 Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti. La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea.
17.3 Il Socio radiato non può più essere riproposto.
Articolo 18 – Incompatibilità ed esclusioni
18.1 Non possono essere chiamati a ricoprire le cariche sociali:
- coloro che non siano maggiorenni;
- coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
- coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno inflitte dal C.O.N.I. o dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza;
- coloro che ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche.
Articolo 19 – Esercizio sociale
19.1 L’esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
19.2 Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 20 – Sezioni
20.1 L’Associazione potrà costituire le sezioni sportive che riterrà opportune al fine del miglior perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 21 – Clausola Compromissoria e vincolo di giustizia
21.1 I Soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l’Associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale.
21.2 Tutte le controversie sono sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale costituito da tre componenti, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, designato dal Presidente del Comitato Regionale della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Ai membri del Collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente. La mancata accettazione o esecuzione del lodo comporta, per il Socio inadempiente, la sanzione della radiazione. I Soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano a rispettare la presente clausola compromissoria.
Articolo 22 – Patrimonio
22.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dai beni mobili ed immobili di proprietà;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
22.2 Le entrate dell’Associazione sono costituite:
- dalle quote di adesione e dalle quote associative annuali;
- dai versamenti volontari degli Associati;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti il bilancio ordinario;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;
- dalle rendite immobiliari, ove sussistano;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Articolo 23 – Libri dell’Associazione
23.1 Dovranno essere tenuti a cura dei rispettivi organi responsabili:
- il libro dei verbali delle Assemblee;
- il libro dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- il libro degli Associati;
- ogni altro libro obbligatorio ai fini civilistici, fiscali e giuslavoristici.
Articolo 24- Scioglimento
24.1 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, alla presenza totale di tutti i Soci aventi diritto al voto, con una approvazione favorevole di almeno 4/5 di tutti i Soci.
24.2 In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad enti affini, alla Federazione o all’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza o ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, co.190 della L.23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 25 – Norma finale
25.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia allo Statuto della Federazione o dell’Ente di Promozione Sportiva di appartenenza ed in difetto di esso alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.
IL PRESIDENTE